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La contabilizzazione del credito d’imposta sanificazione

Per la contabilizzazione del credito d’imposta sanificazione è necessario che la spesa sia materialmente sostenuta affinché si possa sostenere la certezza della spettanza del credito; al riguardo occorre distinguere tra le spese sostenute per beni di consumo e servizi, e spese per beni a rilevanza pluriennale.

Il credito d’imposta sanificazione

L’articolo 125 D.L. 34/2020 (eliminando e sostituendo il precedente credito d’imposta per misure analoghe introdotto dall’articolo 64 D.L. 18/2020) ha previsto un credito d’imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di dispositivi di protezione individuale.

Più precisamente il bonus spetta per:

  • le spese sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • le spese sostenute per l’acquisto dispositivi di protezione individuale (quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, ecc.), dispositivi di sicurezza (quali termometri, termoscanner, ecc.), dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali barriere e pannelli protettivi).

La norma dispone che tale credito d’imposta non possa superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020. Da notare che, a differenza del credito d’imposta adeguamento di cui all’articolo 120, il credito d’imposta sanificazione di cui all’articolo 125 è concesso in maniera limitata, verificando la capienza dello stanziamento; questo elemento è cruciale in quanto il semplice sostenimento della spesa non offre il diritto a fruire del credito d’imposta del 60%.

Al fine di accedere all’agevolazione occorreva presentare apposita comunicazione, delle spese ammissibili, entro lo scorso 7 settembre, secondo quanto previsto dal provvedimento Agenzia delle Entrate n. 259854 del 10.07.2020.

A seguito di tale comunicazione è stata definita la misura del credito effettivamente fruibile: attraverso la pubblicazione del provvedimento n. 302831 dell’11.09.2020 l’Agenzia delle Entrate ha rimodulato l’aliquota relativa al bonus sanificazione. L’aliquota del 60%, precedentemente introdotta dal Decreto Rilancio è stata modificata al 15,6423%; tale misura deve essere applicata al credito d’imposta richiesto (come risulta chiaro dalla lettura della risoluzione 52/E/2020), quindi il bonus effettivo risulta pari al 9,3854% della spesa sostenuta.

Va peraltro segnalato che, in sede di conversione del Decreto Agosto, viene incrementato lo stanziamento (che ora risulta triplicato: quindi detta misura è destinata ad incrementarsi (arrivando circa al 28%).

La contabilizzazione

Sotto il profilo strettamente contabile, la rilevazione del credito deve distinguere in base alla tipologia di spesa da cui detto credito è sorto. Se tale credito è volto a integrare i ricavi o a ridurre costi, esso, in base alle indicazioni del principio contabile Oic 12 dovrà essere rilevato quale contributo in conto esercizio alla voce A5 del conto economico, impattando sul risultato dell’esercizio 2020.

Questa sarà l’ipotesi evidentemente più frequente.

Qualora, meno frequentemente, la spesa sostenuta sia invece relativa a beni ammortizzabili, la rilevazione avverrà con le regole del contributo in conto impianti, per il quale il principio contabile Oic 16 stabilisce due alternative ipotesi:

  • con il primo metodo (metodo indiretto) i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo in quanto imputati al conto economico nella voce A5 “altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi. Tale provento viene quindi rilasciato a conto economico con la stessa temporalità con la quale il bene rilascia il suo costo tramite ammortamento;
  • con il secondo metodo (metodo diretto) i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Per quanto riguarda il momento in cui rilevare il provento, nella circolare 20/E/2020, con riferimento alle imprese individuali, le società, gli enti commerciali e gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, si deve far riferimento al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Le rilevazioni contabili già effettuate andranno integrate non solo per tenere conto dei nuovi acquisti effettuati, ma altresì per integrare la misura del credito a seguito dei nuovi stanziamenti operati in conversione del Decreto Agosto.

Articolo di Fabio Garrini da ecnews.it

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