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Fondo perduto con opzione credito d’imposta

DECRETO SOSTEGNI/ L’opzione entro 60 giorni. E non si può cambiare idea.

Il nuovo contributo a fondo perduto sarà double face: saranno infatti i contribuenti a scegliere tra l’erogazione “cash” o, in alternativa, l’ottenimento di credito d’imposta di pari ammontare utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Il nuovo contributo a fondo perduto sarà double face: saranno infatti i contribuenti a scegliere tra l’erogazione «cash» o, in alternativa, l’ottenimento di credito d’imposta di pari ammontare utilizzabile in compensazione tramite modello F24. Questa è una delle principali novità relative alla forma di sostegno statale prevista nella bozza del decreto legge Sostegni che è stato approvato ieri sera dal consiglio dei ministri. Tale novazione è disciplinata nella bozza del decreto in cui viene anche specificato in maniera perentoria che, la scelta della modalità di erogazione, se con contributo «in contanti» o con tax credit, sarà irrevocabile da parte del contribuente. In poche parole dunque, prima di scegliere, va fatta un’attenta analisi poiché una volta opzionata l’alternativa non si può più tornare indietro. La prima analisi da fare è quella relativa alla capienza fiscale. Qualora la scelta sia quella della via della compensazione, il contribuente beneficiario, che in questo caso potrà assumere la forma di impresa o lavoratore autonomo (forfettari compresi), dovrà infatti verificare di avere un monte imposte e contributi da pagare, eventualmente anche arretrato, al fine di poter liquidare velocemente il credito d’imposta incamerato. Per una completa valutazione sulla convenienza è opportuno segnalare che, come espressamente indicato nella bozza del dl, il credito d’imposta sarà utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 241/97, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e non si applicheranno i limiti fissati dall’articolo 31, comma 1 del decreto legge 78/2010. L’articolo sopra citato al comma 1 stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali risulta scaduto il termine di pagamento. Inoltre, per espressa previsione normativa contenuta nella bozza del dl, la compensazione di questo credito non rientrerà nel calcolo dei limiti di compensazione massimi effettuabili nell’annualità. Secondo quando disposto infatti all’articolo 34 comma 1 della legge 388/2000 infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2001 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in lire 1 miliardo per ciascun anno solare, importo ridotto a 700 mila euro dal 2010. Inoltre, al fine di rendere l’opzione del credito fiscale ancor più appetibile, il legislatore fa cadere anche il vincolo disposto all’articolo 1, comma 53 della legge 244/2007 che, a partire dal 2008, limita a 250 mila euro l’importo massimo dei crediti utilizzabili direttamente in dichiarazione e che vanno esposti poi nell’apposito quadro RU dei modelli. Se dunque la formula di erogazione in contante non genera problemi di valutazione della capienza fiscale, l’alternativa del credito però non corre rischi relativamente alla velocità di incasso del contributo. Vi sono infatti contribuenti che ancora attendono i perdenti ristori o contributi a fondo perduto. Un volta superata la verificata della capienza, l’erogazione del bonus sotto forma di credito diviene invece immediatamente disponibile per il beneficiario che non rischia i tempi di attesa del bonifico dell’Agenzia delle entrate. Ultimo aspetto da analizzare è quello pratico. L’incasso del contributo in contante infatti consente al beneficiario più forme di spesa potendo infatti utilizzare il ristoro per pagare fornitori oppure per saldare imposte pregresse o future. Il credito d’imposta invece, per sua natura, è ovviamente utilizzabile solo per pagare debiti fiscali e contributivi. L’opzione, se cash o con tax credit, andrà esplicitata presentando apposita comunicazione all’agenzia delle entrate, da inviare tramite modalità telematica, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura da parte dell’agenzia stessa.

Fonte italiaoggi.it

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