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FEDERLAVAGGI: Credito d’imposta. Se non adesso quando?

Il presente documento viene diffuso dall’associazione Federlavaggi al fine di rendere noto al settore le agevolazioni fiscali in merito ai crediti di imposta che maturano per investimenti in beni strumentali (portali, piste, aspiratori, colonnine, accessori vari, ecc…). Riteniamo queste misure, volte al sostegno ed allo sviluppo del nostro settore, molto interessanti sia per la consistenza degli aiuti che per il raggio di azione degli stessi. In tale documento viene dato un quadro generale della normativa vigente, mentre invitiamo chi volesse approfondire l’argomento di consultare i costruttori o i rivenditori di tali beni strumentali. 

Lo slogan della nostra federazione per promuovere tali agevolazioni è:
“SE NON ADESSO, QUANDO?”: non perdiamo quest’opportunità di sviluppo del nostro settore! 

1) CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI 
La Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha introdotto il nuovo credito d’imposta in sostituzione dell’Iperammortamento e del Superammortamento, per tutti gli investimenti effettuati a partire dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022, per favorire così sia gli investimenti che la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi delle imprese secondo il modello denominato Piano Transizione 4.0. 

CHI SONO I BENEFICIARI? 
Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e del regime fiscale che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi. 

IN COSA CONSISTE IL CONTRIBUTO?
Due categorie: se l’investimento è “ordinario” oppure se si tratta di un investimento ad alto contenuto tecnologico in chiave “Industria 4.0”. 

Il credito d’imposta “ordinario”, relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi non “4.0”, è riconosciuto (a imprese ed esercenti arti e professioni):
• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro; 
• per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro. 

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni materiali “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, è riconosciuto (solo alle imprese):
• per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro; 
• per gli investimenti effettuati nel 2022, nella misura del 40% per la quota di in-vestimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% per gli investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro e del 10% per gli investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.
Per gli investimenti relativi a beni immateriali compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto per tutto il periodo agevolato: 
• nella misura del 20% del costo;
• nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. 

COME SI UTILIZZA IL CREDITO D’IMPOSTA? 
Il credito d’imposta:
• è utilizzabile in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24;
• spetta per i beni materiali e immateriali (sia “ordinari” che “4.0”) in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
• per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari” dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
• nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti in beni “Industria 4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione. 

DICITURA IN FATTURA 
Nella fattura di acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione pena la perdita della stessa. A titolo esemplificativo l’indicazione può essere la seguente: “Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020”. 

PERIZIA ASSEVERATA
Per i beni “4.0” di costo unitario superiore a 300.000 euro, è richiesta una perizia asseverata. 

CUMULABILITA’ 
ll credito d’imposta per beni “ordinari” e beni “4.0”, trattandosi di un’agevolazione di carattere generale, è cumulabile con altre agevolazioni, in particolare con il bonus investimenti Mezzogiorno. Deve essere rispettata una condizione: il cumulo delle agevolazioni non deve portare al superamento del costo per l’investimento. 

2) BONUS INVESTIMENTI MEZZOGIORNO 
Per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture collocate nelle regioni del Sud Italia, grazie alla proroga disposta dalla legge di Bilancio 2021 (commi 171-172), le imprese hanno ancora a disposizione il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’art. 1 commi 98 e seguenti, della legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015). 
Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese. 

L’intensità massima dell’aiuto è pari:
• al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna;
• al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese, per le Regioni Abruzzo e Molise.
I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 

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