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IL PRESIDENTE NAZIONALE IN AUDIZIONE ALLA X COMMISSIONE DELLA CAMERA

N.B. Per continuati problemi audio e video di collegamento – l’audizione si svolgeva in remoto – e per la necessità della Segreteria della Commissione di registrarla, non è stato possibile considerare valida la sessione. L’audizione verrà pertanto replicata a data da destinarsi. Tutta la documentazione – ivi compreso il testo dell’intervento (che di seguito pubblichiamo) e gli allegati – sono stati spediti alla Segreteria della X^ Commissione prima dell’orario della sessione e sono stati, pertanto, acquisiti agli atti. 

PRESIDENTE BRUNO BEARZI

AUDIZIONE CAMERA DEI DEPUTATI – X COMMISSIONE PERMANENTE

3 MAGGIO 2023

Si ringrazia la Commissione per aver ritenuto – in riferimento alle Risoluzioni numero 7/00050 del 15.02.2023 e numero 7/00079 del 24.03.2023 – di avviare le correnti audizioni convocando anche FIGISC CONFCOMMERCIO, in rappresentanza dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti della viabilità stradale.

Nell’esprimere apprezzamento e condivisione dei contenuti presenti in ambedue le risoluzioni, si coglie l’occasione per ricordare che trattasi di contenuti – spesso perfino letterali – presenti fin dalla Risoluzione numero 7/00258 11.06.2019 a firma Massimiliano De Toma ed altri, a comprova che le questioni rilevanti del comparto sono tanto note quanto irrisolte da anni.

Se si ritiene che la rete distributiva nazionale – per gestire la fase di transizione alla decarbonizzazione della mobilità – possa ancora costituire un asset importante, con un ruolo attivo ed innovativo, e non un patrimonio da lasciar andare in perenzione, appare indispensabile che vengano attirati investimenti per la sua modernizzazione ed appare evidente che un tanto comporta una selezione dei soggetti potenziali per sostenere tale ruolo.

Tutto il contrario di ciò che oggi è diventata la distribuzione carburanti, inefficiente, sovrannumeraria, polverizzata ed infiltrata dall’illegalità organizzata.

Tre temi appaiono urgenti e prevalenti, li indico non necessariamente in ordine di importanza:

  1. 1 Ristrutturazione ed efficientamento della rete.

La rete distributiva nazionale risulta gravata da forti elementi di criticità:

  • disallineamento quantitativo rispetto agli standard europei: 22.500 punti vendita contro 11.000 in Francia, 14.000 in Germania, 8.500 nel Regno Unito;
  • disallineamento dell’erogato medio/impianto: 1,3 milioni di litri (con un 30 % dei punti vendita con erogati inferiori a 0,5 milioni), contro 3,1 milioni in Francia, 3,5 in Germania e Regno Unito;
  • polverizzazione degli asset proprietari: con alcune major storiche uscite dal mercato nazionale ed una presenza di 300 marchi registrati dall’Osservatorio prezzi;
  • obsolescenza della rete: oltre il 40 % degli impianti è datato di 30/40 anni, spesso con assenza di attività integrative.

Appare indispensabile, pertanto, una riduzione del numero dei punti vendita attuali, individuando dei parametri selettivi e strutturali utili a perseguire un obiettivo di razionalizzazione in una con la transizione alla mobilità ecosostenibile:

  • insostenibilità economica degli impianti marginali a basso erogato,
  • osservanza delle normative ambientali,
  • osservanza delle norme di sicurezza del Codice della Strada,
  • distribuzione di energie decarbonizzate,
  • strutturazione minima di servizio,
  • benzine e gasoli con componente bio,
  • almeno due tra i prodotti GPL, GNL, GNC, idrogeno,
  • energia elettrica con potenza superiore a 100KWh.

Si dovranno prevedere sistemi di incentivi/disincentivi atti

  • a favorire la chiusura degli impianti, anche semplificando le bonifiche degli impianti da smantellare.
  • far accedere gli operatori “virtuosi” ai fondi per la riqualificazione, anche trovando il modo di utilizzare il PNRR e/ o il Fondo di Coesione.
  1. ILLEGALITÀ FISCALE E CONTRATTUALE.

Dopo i processi di liberalizzazione, il settore è stato progressivamente infiltrato da soggetti che – operando in maniera illecita, con frodi carosello finalizzate all’evasione dell’Iva, o con attività di contrabbando di prodotti petroliferi – oltre a determinare rilevante danno all’Erario, hanno inquinato il mercato con un gap competitivo che penalizza gli operatori corretti.

Tali fenomeni trovano diffusione in particolare nelle nicchie meno strutturate della distribuzione, più tendenti a colludere con l’illegalità spicciola od organizzata.

Seppure in questi ultimi anni molto sia stato fatto per contrastare tali fenomeni, la specifica criticità dell’illegalità fiscale è ancora rilevante.

Fondamentale in questo settore, per il contrasto all’illegalità, una forte integrazione comunicativa tra Organi preposti (Agenzia delle Dogane, Ministero delle imprese, Osservatorio Prezzi), per rendere efficace il monitoraggio ed il controllo di fenomeni anomali che sottendono ad aree di elusione.

Oltre alle misure strettamente fiscali, tali fenomeni si contrastano a nostro avviso anche operando ex ante su una selezione degli operatori, a partire dai loro requisiti soggettivi per operare nella rete, ad esempio richiedendo:

  • dimostrazione della capacità economica, tecnica ed organizzativa per garantire la continuità dei rapporti di fornitura;
  • dimostrazione della capacità economica, tecnica ed organizzativa per garantire un percorso verso i prodotti ecosostenibili;
  • la sussistenza del rispetto delle norme in materia di appalti e dei requisiti sociali ed individuali di piena legalità (ad esempio, non essere soggetto di provvedimenti giudiziari);
  • l’osservanza, nella conduzione dei punti vendita, della contrattualistica del lavoro dipendente, nonché della contrattualistica di settore per l’affidamento della conduzione del punto vendita al gestore.
  1. 3 CONTRATTAZIONE OBBLIGATORIA E NUOVE TIPOLOGIE CONTRATTUALI.

Razionalizzazione della rete e contrasto all’illegalità, ma altresì una forte tutela per gli operatori finali del settore (le migliaia di microimprese preposte alla gestione quotidiana dei punti vendita).

La modernizzazione della rete – che oggi non può più configurarsi nella semplice liberalizzazione, come in passato, del mercato – non può prescindere da:

  • regolarizzazione di forme contrattuali spurie, attualmente applicate in dispregio della normativa specifica di settore,
  • rivisitazione dei rapporti contrattuali tra i gestori ed i titolari di autorizzazione, che possano rendere più equilibrata, trasparente ed efficiente la sinergia tra le parti.

Nell’affidamento della conduzione degli impianti ai gestori, deve essere osservata la normativa di settore, utilizzando esclusivamente le forme contrattuali previste e sottoscritte con le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative, tipizzate e depositate al competente Ministero.

Premesso che la contrattazione (articolata in primo e secondo livello) deve essere obbligatoria per tutti i titolari di punti vendita, considerato che la distribuzione è strutturata dalle grandi reti delle major petrolifere e dalle reti minori o minime di operatori indipendenti con elevati indici di frammentazione, appare indispensabile introdurre, accanto alla tutela da ogni elusione in materia, elementi di flessibilità, quali, ad esempio, una contrattazione decentrata per i titolari con meno di 300 impianti ed inoltre l’applicazione di un margine “medio”, pesato sulla base degli accordi depositati al MITE ai sensi del D. Lgs. 32/98, per i gestori delle reti i cui titolari hanno meno di 100 impianti.

Oltre agli strumenti contrattuali attualmente tipizzati (ossia contratto di comodato abbinato alla fornitura e contratto di Commissione), si ritiene necessario rendere operabile uno spettro più ampio di forme contrattuali, quali ad esempio:

  • contratto di franchising,
  • contratto di affitto di ramo d’azienda, come previsto dall’art. 2562 c.c., con mantenimento del vincolo di esclusiva di fornitura, con applicazione delle condizioni di fornitura oggi riservate solo in extra rete, e con determinazione del prezzo al pubblico da parte dell’operatore finale (oggi esclusa).

In sintesi, quanto più sopra esposto su questo punto richiama quanto testualmente contenuto nella citata Risoluzione numero 7/00258 11.06.2019:

«- contrastare l’elusione dell’obbligo di contrattualistica previsto dalla normativa di settore per tutti i titolari di autorizzazione introducendo meccanismi di penalità e/o sanzioni per inadempienze relative ad accordi collettivi o per l’utilizzo di tipologie contrattuali non previste dalla normativa, nonché regolamentando i trattamenti minimi delle gestioni in caso di inosservanza della contrattazione;»

«- favorire lo sviluppo di tipologie contrattuali aggiuntive, che, consentendo alle imprese finali della distribuzione di determinare il prezzo finale al consumatore, possano garantire al cliente, tramite una vera concorrenza dei prezzi, la scelta più conveniente presso l’intero complesso della rete distributiva, nel rispetto del principio dell’assicurazione di condizioni di accesso uniformi al prezzo di beni e servizi;»

  1. 4 LA QUESTIONE DELLA PUBBLICITÀ DEI PREZZI.

Dal momento che la Risoluzione numero 7/00079 del 24.03.2023 ne fa riferimento esplicito, ci permettiamo di tornare sul tema pubblicità dei prezzi, in particolare sugli aspetti recati dal D.L. 5/2023, convertito nella Legge 23/2023.

È nota la nostra avversione al provvedimento – che ha prodotto anche iniziative di chiusura degli impianti -, e preannunciamo altresì il ricorso avverso il pubblicando Decreto attuativo del MIMIT.

Non richiamiamo in questa memoria tutte le questioni più volte sollevate in merito.

Ci limitiamo a “dare i numeri” per evidenziare la sostanziale inutilità di questo nuovo

adempimento/obbligo.

Mediamente, ogni giorno in Italia i prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio, tra modalità in self e modalità in servito, sono oltre 34.000 per ciascuno dei principali prodotti (ossia benzina e gasolio); di questi i prezzi diversi sono circa 1.000 (sempre per ciascuno dei prodotti), e per il self oltre l’80 % di tutti i prezzi presenta una forbice rispetto al prezzo medio nazionale compresa entro 3 centesimi in più od in meno della media.

E se questo è il dato nazionale (1.000 prezzi diversi), nelle regioni il cosiddetto “prezzo regionale” è mediamente uguale a quello nazionale in meno di un caso su 21 (19 regioni e due province autonome).

Se scendiamo ancora di livello, cioè a quello provinciale, su un totale di 106 province (chiamiamole ancora così), mediamente solo 6,5 province hanno un “prezzo medio” provinciale corrispondente a quello medio rilevato per la regione di appartenenza.

A che serve, pertanto, l’informazione al pubblico del “prezzo medio”? Nella estrema variabilità dei prezzi reali, il prezzo medio costituisce solo un’astrazione statistica di nessuna reale utilità al consumatore.

Specie se si consideri che questa pubblicità obbligatoria consiste nella esposizione il giorno dopo del prezzo medio del giorno prima.

Pertanto, tale obbligo, senza entrare nel meccanismo di specifica vessazione della Categoria:

  • non costituisce uno strumento per contrastare la speculazione (per determinare la cui sussistenza bisogna indagare sui meccanismi di formazione dei prezzi a monte della vendita al pubblico);
  • non determina un diritto per il consumatore – stante il libero regime del prezzo, vigente dal 1994 – ad esigere l’applicazione del prezzo medio;
  • costituisce solo una proliferazione di cartelli, un aggravio di adempimenti ed una fonte di sanzioni per il gestore.

Nel ringraziare la Commissione, si forniscono agli atti i seguenti allegati:

  • Testo esteso dell’intervento in audizione
  • Testo delle proposte FIGISC inviate al MIMIT per l’apertura di un tavolo sulle problematiche del settore;
  • Relazione tecnica sulla varietà dei prezzi nella giornata del 27.01.2023.

BRUNO BEARZI

PRESIDENTE NAZIONALE FIGISC CONFCOMMERCIO

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