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Credito d’imposta sanificazione: sono ammessi i test sierologici ai dipendenti?

Per essere ammesse al credito d’imposta sanificazione è necessario che le spese si riferiscono a specifiche finalità.
È stato chiesto all’Agenzia delle Entrate se, tra le spese che danno diritto al credito d’imposta sanificazione ed acquisto dispositivi di protezione, istituito con l’art. 125 del decreto Rilancio, possono rientrare anche quelle sostenute per i test sierologici somministrati ai propri dipendenti a fronte del Covid-19.

Si tratta del credito d’imposta, pari al 60%, riconosciuto a fronte delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Beneficiari, sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.


Test sierologici ai dipendenti: come considerarli nel tax credit sanificazione
La questione, dei test sierologici in commento è stata affrontata nella Risposta n. 510 del 2 novembre 2020.
In tale sede, l’Agenzia delle Entrate richiama quanto già chiarito nella Circolare n. 20/E del 2020, in cui è stato fornito un elenco esemplificativo (e non esaustivo), delle spese che danno diritto a godere del tax credit in commento.
Nel dettaglio, nel menzionato documento di prassi è stato specificato che per avere diritto al bonus sanificazione è necessario che la spesa si riferisca: alle attività di sanificazione dell’ambiente (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza; ecc.) e strumenti di lavoro;
all’attività di acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).
I test sierologici sul personale dipendente, per l’Agenzia delle Entrate, invece, non si riferiscono a nessuna delle due attività e, pertanto, le relative spese non possono essere ammesse al credito d’imposta.

Le tre modalità di utilizzo del credito d’imposta sanificazione
Nella risposta, l’Amministrazione finanziaria, ricorda, infine, anche quali sono le modalità di utilizzo del beneficio. In particolare sono previste tre distinte modalità, ossia: in compensazione, nel modello F24;
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
o, in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Le modalità attuative del beneficio sono state definite con il Provvedimento Prot. n. 259854 del 10 luglio 2020.

Fonte investireoggi.it – articolo di Pasquale Pirone

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