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DAS elettronico: le possibilità e gli obblighi dei soggetti non interconnessi

Il settore dei prodotti energetici, tra soggetti obbligati ed esonerati dall’obbligo e-DAS.

Dal contrasto all’evasione delle accise sui carburanti alla semplificazione degli oneri delle aziende interessate dalla movimentazione e dalla detenzione di prodotti energetici. Il processo avviato dall’Agenzia delle Dogane per la telematizzazione delle accise si è concluso, lasciando però ancora qualche dubbio in materia di obblighi e/o facoltà dei destinatari interconnessi e non. Proviamo a chiarire un po’ di concetti, specie in materia di codice identificativo accise.

Il contrasto all’illegalità nel settore dei prodotti energetici

L’obbligo del DAS elettronico è entrato in vigore. Il 1° ottobre 2020 si è concluso il processo volto alla telematizzazione delle accise ed ora spetta alle imprese – interessate dall’obbligo – attenersi alle disposizioni dell’ente per evitare spiacevoli inconvenienti.

Cos’è il DAS elettronico? Il Documento di Accompagnamento Semplificato che dall’esclusiva modalità cartacea passa ora a quella elettronica. I soggetti cosiddetti “interconnessi”, ossia coloro che sono interessati direttamente dalla movimentazione di carburanti – perché emittenti – devono provvedere all’inoltro telematico del documento, mediante apposita procedura dell’ente doganale e nel rispetto delle condizioni diffuse dallo stesso.

La telematizzazione del DAS rientra in quel processo che, già da qualche anno, vede l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli come protagonista di tutta la storia.
L’ente si è impegnato a combattere ogni fenomeno di illegalità del settore dei prodotti energetici. Ha lavorato, pertanto, alla realizzazione di una procedura che consentisse, mediante una sola soluzione, di: tracciare i flussi di carburante circolanti sul territorio nazionale, contrastare l’evasione fiscale dell’accisa, prevenire ogni altro tipo di fenomeno fraudolento e velocizzare sia il lavoro delle aziende, sia l’attività di controllo dei propri operatori.

Mediante l’obbligo del DAS telematico, ogni possibile disparità – tra chi paga l’aliquota accisa sul carburante immesso al consumo e chi evade – viene eliminata.

Tra i soggetti interessati dall’inoltro del DAS telematico ci sono quelli che devono rispettare l’obbligo e coloro che possono avvalersi della procedura elettronica in forma volontaria.

DAS telematico: obbligo o facoltà?

Chi deve rispettare l’obbligo del DAS elettronico? I destinatari interconnessi:

  • Gli esercenti depositi commerciali di prodotti energetici, intestatari della relativa licenza fiscale
  • Gli esercenti di impianti di distribuzione non presidiati (impianti di distribuzione carburanti stradali in modalità self-service)
  • Gli esercenti impianti di distribuzione che aderiscono volontariamente alla disciplina di cui alla determinazione direttoriale prot. 724/RU/DCAFC del 21/03/2019

Chi può avvalersi della procedura di inoltro telematico del DAS, in forma facoltativa? I destinatari non interconnessi:

  • Gli esercenti di depositi per uso privato, industriale e agricolo di capacità superiore a 10 metri cubi
  • Gli esercenti apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli e industriali, collegati a serbatoi di capacità (globale) superiore a 5 mc

Destinatari non interconnessi: attenzione al codice identificativo accise

Sebbene non siano obbligati alla produzione dell’e-DAS, i soggetti non interconnessi hanno il dovere di rispettare altri vincoli legati alla ricezione del carico di carburanti, quali:

  • Annotare nello stesso giorno di ricezione il carico ricevuto sul registro di carico/scarico carburanti, riportando: il codice ditta o accisa dell’impianto speditore, il CRS dell’e-DAS ricevuto, la quantità e la tipologia del prodotto in entrata
  • Conservare le copie stampate degli e-DAS ricevuti a corredo delle spedizioni per i successivi 5 anni dalla data di ricezione, assieme alla relativa documentazione
  • Mostrare alle autorità incaricate della verifica – Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza – le copie degli e-DAS ricevuti su richiesta e in fase di controllo

Inoltre, il destinatario non interconnesso è tenuto a comunicare al fornitore – soggetto interconnesso – il proprio codice identificativo, affinché egli possa correttamente compilare la procedura del DAS elettronico.

Il codice identificativo viene rilasciato dall’ufficio doganale competente a seguito della comunicazione di inizio attività. Bisogna prestare molta attenzione su questo punto, perché qualora tale ricezione non sia ancora avvenuta – nonostante sia stata data comunicazione di inizio di attività – il soggetto destinatario del carico deve comunicare al fornitore un codice identificativo differente (non censito).

Fonte tecnoaccisesrl.it

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