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Le colonnine di ricarica per veicoli elettrici sono beni strumentali ammortizzabili

Vantaggi fiscali, agevolazioni e incentivi per l’acquisto e l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Evc). Un inquadramento della normativa, alla luce dell’ultima risposta Agenzia delle Entrate a un interpello che poneva la questione: l’Agenzia ha chiarito, in particolare, che le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici acquistate da un’azienda o da un professionista per lo svolgimento delle proprie attività rientrano tra i beni strumentali ammortizzabili.
Le infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici (Evc) acquistate da un’azienda o da un professionista per lo svolgimento delle proprie attività rientrano tra i beni strumentali ammortizzabili in base all’art. 102 del TUIR (Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 497 del 22 ottobre 2020).

I beni strumentali sono i beni materiali e immateriali (ad esempio attrezzature, impianti, marchi, brevetti) che le imprese e i professionisti utilizzano per più anni nella loro attività. Nella contabilità, il costo di acquisto dei beni strumentali è “spalmato” su più anni o esercizi (ammortamento). Ciò significa che chi acquista un bene strumentale non deduce subito l’intero costo sostenuto ma solo la quota relativa all’anno di utilizzo.
L’ammortamento dei beni strumentali può essere fatto dalle imprese (ad esempio società, imprese individuali) e dai professionisti. Queste categorie possono dedurre il costo dei beni acquistati sulla base dei coefficienti di ammortamento previsti dal Ministero. In questo modo, il reddito imponibile ai fini del calcolo delle imposte viene ridotto dell’importo delle quote di ammortamento.
L’utilizzo dei beni strumentali e l’ammortamento seguono delle regole diverse se l’impresa o il professionista applicano regimi fiscali speciali o di vantaggio, come il regime forfettario o il regime dei minimi. Nel regime forfettario, non è previsto l’ammortamento dei beni e il loro costo è dedotto dal reddito in modo diverso. L’ammortamento dei beni strumentali è possibile, invece, nel regime dei minimi, secondo i normali coefficienti ministeriali.

Agevolazioni e incentivi all’acquisto dei beni strumentali
Un incentivo per l’acquisto di beni strumentali è quello previsto dalla Nuova Sabatini (D.L. n. 69 del 2013) che permette alle micro, piccole e medie imprese (PMI) di accedere più facilmente ai finanziamenti. In particolare, le imprese possono richiedere allo stato un contributo sugli interessi dei finanziamenti relativi all’acquisto di beni strumentali.
Possono beneficiare dell’agevolazione le PMI di tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione dei seguenti:

– attività finanziarie e assicurative,

– attività connesse all’esportazione e per gli interventi subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione.

Le informazioni sui requisiti e le procedure sulle agevolazioni all’acquisto dei beni strumentali sono fornite dalla circolare MiSE-Agenzia delle Entrate n. 4/E del 30 marzo 2017.

Il superammortamento
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha introdotto per l’acquisto di beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2016 la disciplina del superammortamento consistente, in estrema sintesi, nella possibilità per autonomo di maggiorare il costo di acquisizione del 40% ai soli fini delle imposte sui redditi e con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing
L’art. 1, comma 8, della legge n. 232 del 2016 estende l’operatività del superammortamento agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi. La disciplina del superammortamento si applica a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano.
Con riferimento agli esercenti arti e professioni, la disposizione sul superammortamento si applica ai contribuenti che esercitano le attività di lavoro autonomo, anche se svolte in forma associata, e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che rientrano nel regime di vantaggio.

Esonero dall’obbligo di fattura e certificazione dei corrispettivi
Il servizio di ricarica elettrica erogato tramite colonnine ubicate in luoghi pubblici o privati ma comunque fruibili al pubblico, è da considerarsi come distributore automatico e rientra nelle disposizioni per i corrispettivi elettronici obbligatori dal 1° aprile 2017 per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi erogati tramite distributori automatici, c.d. vending machine, ed è assoggettato agli obblighi ivi previsti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, che sostituiscono la modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente (art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015).
Il corretto trattamento della certificazione dei corrispettivi riscossi per la prestazione di servizi di ricarica di veicoli ad alimentazione elettrica, effettuata tramite le apposite colonnine di ricarica, è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 149 del 21 maggio 2019, secondo cui la fattura deve obbligatoriamente essere emessa solo se espressamente richiesta dal cliente; qualora, la fattura sia emessa ugualmente, su base volontaria, sostituisce il corrispettivo.

L’obbligo di fattura
Se chi eroga il servizio intende emettere fattura solo a richiesta, deve censire gli apparecchi e procedere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica non ricorre laddove il contribuente decida di continuare a certificare i corrispettivi mediante fattura, che, a partire dal 1° gennaio 2019 deve essere elettronica e trasmessa tramite il Sistema di Interscambio.
L’obbligo di emissione della fattura ricorre anche quando la colonnina per l’erogazione del servizio è data in uso al singolo privato, e quindi non è nella disponibilità del pubblico.

IVA agevolata sulla fornitura e installazione delle colonnine di ricarica
Con la risposta ad interpello n. 218 del 14 luglio 2020 in merito alla fornitura e relativa installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici, fornite e installate a favore di un soggetto passivo IVA, per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

– uso privato: nei casi in cui le colonnine di ricarica del veicolo elettrico siano destinate esclusivamente ad uso privato, l’aliquota IVA da applicare è quella ordinaria del 22%, in quanto, in tale ipotesi, le colonnine non possono essere considerate opere di urbanizzazione primaria, agevolabili con l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%;

– con un impianto fotovoltaico: se le colonnine di ricarica in esame sono fornite e installate dal contribuente unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt’uno, anche nell’ambito di un contratto di appalto, la relativa fornitura e installazione beneficia dell’aliquota IVA agevolata del 10% prevista per gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica – numeri 127-quinquies) e 127-septies) del D.P.R. n. 633/1972); nel caso in cui la colonnina sia installata autonomamente rispetto all’impianto fotovoltaico, tornerà applicabile l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

L’IVA assolta in relazione all’acquisizione di tali infrastrutture, comprese le spese accessorie necessarie per il funzionamento delle stesse, è rimborsabile. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso all’atto di presentazione della dichiarazione annuale “limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché i beni e servizi acquistati vengano destinati all’utilizzo in operazioni attive imponibili ad IVA o in operazioni che, comunque, conferiscano il diritto alla detrazione.

Semplificazioni per la realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici
In base all’art. 57 del decreto Semplificazioni (D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modifiche dalla legge n. 120 dell’11 settembre 2020), la realizzazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici di ricarica per tali veicoli può avvenire:

– all’interno di aree ed edifici pubblici e privati, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;

– su strade private non aperte all’uso pubblico;

– lungo le strade pubbliche e private aperte all’uso pubblico;

– all’interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all’uso pubblico.

Detrazioni fiscali
La legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di Bilancio 2019) ha introdotto una detrazione fiscale, ai fini delle imposte sui redditi. Sono agevolabili le spese documentate, sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 relative all’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica, ivi inclusi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW. Nello specifico, deve trattarsi di infrastrutture dotate di uno o più punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.
Il punto di ricarica di potenza standard è un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico.

Un punto di ricarica non accessibile al pubblico è:

1) un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti; 2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entità installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;

3) un punto di ricarica installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.

L’agevolazione fiscale spetta ai soggetti IRPEF/IRES che sostengono le spese per i menzionati interventi agevolabili e possiedono o detengono l’immobile in base ad un titolo idoneo.

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro e deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo. In merito al limite di spesa ammesso alla detrazione, l’importo di 3.000 euro è annuale e si riferisce:

– a ciascun intervento di acquisto e posa in opera delle infrastrutture di ricarica. Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da più contribuenti la stessa, nel limite massimo previsto, va ripartita tra gli aventi diritto in base al costo sostenuto da ciascuno;

– a ciascun contribuente e costituisce, pertanto, l’ammontare massimo di spesa ammesso alla detrazione anche nell’ipotesi in cui, nel medesimo anno, il contribuente abbia sostenuto spese per l’acquisto e la posa in opera di più infrastrutture di ricarica.

Il pagamento degli interventi agevolabili deve essere effettuato con bonifico bancario o postale, oppure con gli altri sistemi di pagamento (tale regola non si applica ai versamenti da effettuare, con modalità obbligate, a favore di Pubbliche amministrazioni).

Superbonus 110%
Le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, se eseguita congiuntamente a specifici interventi di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici, consente di usufruire di una detrazione fiscale del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. (legge n. 77 del 17 luglio 2020, conversione con modifiche del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, c.d. decreto Rilancio).

La detrazione si applica agli interventi effettuati:

– dai condomini, sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale,

– dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni,

– dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dagli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica,

– dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

La detrazione non si applica alle spese sostenute dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, in relazione a interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

I beneficiari della detrazione possono optare per lo sconto in fattura da parte del fornitore o per la cessione del credito d’imposta.

Fonte ipsoa.it

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