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Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate: la sentenza del Consiglio di Stato

Titolarità di un impianto, gestione dello stesso e bandi di gara ma anche peculiarità dei servizi e forniture con caratteristiche standardizzate. Affrontiamo un argomento molto specifico analizzando la sentenza del Consiglio di Stato n. 7182 del 19 novembre 2020.

Per rispondere a questo quesito, l’azienda che gestisce il servizio pubblico e che cercava una stazione di rifornimento di metano, ha chiesto parere all’Agenzia delle Dogane. Che si è espressa in senso positivo. In particolare ha citato un caso simile, “di una società petrolifera che stipula con i gestori degli impianti stradali di distribuzione di carburanti un contratto di somministrazione in base al quale il gestore dell’impianto di distribuzione si impegna ad eseguire in favore della società petrolifera cessioni periodiche o continuative, consistenti nel rifornimento di carburante alle società aderenti al sistema delle tessere magnetiche che, a loro volta hanno stipulato un contratto di somministrazione con la stessa società petrolifera.

L’attività di somministrazione quindi si scinde in due operazioni distinte:

  • somministrazioni continuative del distributore comodatario alle società petrolifere;
  • somministrazioni dalla società petrolifera direttamente alla società avente diritto alla fornitura di carburante.

Nel rapporto tra gestore e società petrolifera il primo emette nei confronti di quest’ultima regolare fattura per le somministrazioni effettuate a favore della società beneficiaria delle forniture di carburante. La società petrolifera, a sua volta, emette fattura nei confronti della società che fruisce della somministrazione”. Un parere fondamentale e di cui aveva tenuto conta anche il giudice di primo grado, ritenendo legittima la partecipazione della società risultata poi vincitrice.

Dichiararsi “titolare” di un impianto equivale a dichiarare il falso?

La società che ha proposto ricorso contro l’affidamento del bando di gara, ha specificato che la società risultata vincitrice si è dichiarata “titolare” dell’impianto di distribuzione, che in realtà non possiede, rendendo una falsa dichiarazione e che quindi andava esclusa (si cita l’articolo 80 del decreto legislativo numero 50 del 2016). Secondo la società che ha proposto ricorso, il contratto di comodato d’uso è emerso solo in sede giudiziaria, non essendo allegato agli atti della procedura del bando di gara. Per il consiglio di Stato, però, non c’è stata alcuna dichiarazione falsa, visto che la società aveva dichiarato già in sede di gara la titolarità dell’impianto specificando solo che non gestisce l’esercizio. Un fatto, dicono i giudici, che non incide sulla titolarità dello stesso.

Lex specialis e criterio del minor prezzo

Nel codice degli appalti, quindi nel decreto legislativo numero 50 del 2016, precisamente all’articolo 95, si spiega che “possono essere aggiudicati con il criterio del minor prezzo i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”. Questo vuol dire, anche per la giurisprudenza, che il legittimo ricorso al criterio del minor prezzo, al posto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, “si giustifica in relazione all’affidamento di forniture o di servizi che siano, per loro natura, strettamente vincolati a precisi e inderogabili standard tecnici o contrattuali ovvero caratterizzati da elevata ripetitività e per i quali non vi sia quindi alcuna reale necessità di far luogo all’acquisizione di offerte differenziate”.

Servizi e forniture con caratteristiche standardizzate

E’ l’Anac a spiegare cosa sono “servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato”. Si tratta di quei servizi o forniture che, anche con riferimento alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, non sono modificabili su richiesta della stazione appaltante oppure che rispondono a determinate norme nazionali, europee o internazionali; “i servizi e le forniture caratterizzati da elevata ripetitività soddisfano esigenze generiche e ricorrenti, connesse alla normale operatività delle stazioni appaltanti, richiedendo approvvigionamenti frequenti al fine di assicurare la continuità della prestazione”; i benefici del confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità e prezzo in tali casi “sono nulli o ridotti”; tale ipotesi si rinviene anche laddove la stazione appaltante vanti una lunga esperienza nell’acquisto di servizi o forniture a causa della ripetitività degli stessi”. Nel caso analizzato già il Tar aveva spiegato di come l’offerta rientrasse nella previsione della legge di gara.

Fonte lavoripubblici.it

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