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Bonus pubblicità per tutto il 2021 e 2022

Il credito d’imposta spetta al 50% per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

La Legge di bilancio 2021 premia gli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021 e nel 2022. Per tali investimenti, se effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, imprese e lavoratori autonomi, potranno richiedere un credito d’imposta pari al 50% della spesa.

Ecco in chiaro quali condizioni devono essere rispettate per richiedere il credito d’imposta pubblicità 2021 e 2022.

Il Bonus pubblicità
Il D.L. 50/2017, all’art.57-bis ha previsto un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Il riferimento è al c.d bonus pubblicità.
In particolare, per l’anno 2018, è riconosciuto un credito d’imposta del 75% sugli investimenti pubblicitari incrementali effettuati:

  • sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e
  • sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Il credito d’imposta spetta a condizione che gli investimenti nuovi superino di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente. L’agevolazione sale al 90% per gli investimenti effettuati da microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative.

Il bonus  è utilizzabile esclusivamente in compensazione, previa istanza diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Con D.P.C.M. 16 maggio 2018 n. 90 sono stati stabiliti le modalità e i criteri di attuazione del bonus.

Il bonus pubblicità è stato oggetto di diverse modifiche; ad esempio, il D.L. 59/2019 ha disposto che  il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.
Dunque è venuta meno l’applicazione di due distinte aliquote a seconda del soggetto investitore.
Anche il decreto Cura Italia e il D.L. Rilancio hanno apportato modifiche al bonus pubblicità

L’intervento del decreto Cura Italia e del decreto Rilancio
L’art. 98 del D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, ha stabilito che, per l’anno 2020, l’importo del credito d’imposta è pari al 30% del valore totale degli investimenti effettuati anziché ai soli investimenti incrementali.

Dunque, in deroga alle regole ordinarie:

  • non sono agevolati i soli investimenti incrementali e di conseguenza,
  • non è necessario che nell’anno precedente siano stati effettuati  investimenti pubblicitari sui medesimi mezzi di informazione.

Il D.L. 34/2020, decreto Rilancio, ha ripreso l’intervento del “Cura Italia” prevedendo che, limitatamente all’anno 2020, il credito d’imposta è concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati.

Il beneficio è concesso sempre: per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e per quelli effettuati  sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

La Legge di bilancio 2021: bonus pubblicità 2021 e 2022
Con la Legge n°178/2020, Legge di bilancio 2021, le misure in deroga previste dal D.L. Rilancio vengono replicate anche per gli anni 2021 e 2022. Contestualmente, vengono rifinanziate le risorse. Entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Attenzione, rispetto al decreto Rilancio, l’agevolazione al 50% opera solo rispetto agli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online.

Di conseguenza, sembrerebbero esclusi dal bonus pubblicità 2021-2022 rafforzato gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Investimenti per i quali vale comunque la normativa ordinaria, ex art.57 D.L 50/2017.

Fonte investireoggi.it – Articolo di Andrea Amantea

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