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Autolavaggio, il Comune ne chiede la demolizione: ma il Tar condanna l’Ente.

Piedimonte San Germano (FR). La questione è relativa alla richiesta di demolizione da parte dell’Ente di alcune opere realizzate nell’area per autolavaggio in via Casilina.

Autolavaggio e lavori da eseguire, il titolare impugna le decisioni del Comune e si rivolge al Tar. Che gli dà ragione. La questione è relativa alla richiesta di demolizione (di diversi anni fa) da parte dell’Ente di alcune opere realizzate nell’area per autolavaggio in via Casilina.
Tutto parte da un impianto per ricarica elettrica di auto su un preesistente autolavaggio. Il titolare aveva infatti voluto ammodernare l’impianto con annessi servizi.

Secondo il Comune, però, le opere erano irregolari perché realizzate senza titolo edilizio relative a un impianto di autolavaggio preesistente.
Per questo l’Ente ne aveva chiesto la demolizione e il ripristino dei luoghi dando vita a una battaglia giudiziaria. Proprio il titolare, infatti, ha proposto ricorso al Tar ricostruendo i passaggi. La richiesta di autorizzazione per l’ampliamento risale al 2017; quindi – si legge nella sentenza – la convocazione di una conferenza dei servizi semplificata in cui si esprimeva in modo favorevole la Asl. E che, quindi, «doveva ritenersi acquisito assenso senza condizioni allo spirare del termine di legge da parte della altre amministrazioni invitate».

Nella ordinanza impugnata il responsabile del settore Urbanistica non avrebbe «considerato l’indizione della conferenza suddetta e lo spirare dei termini per l’assenso». Sempre nelle pieghe della battaglia giudiziaria sarebbe emerso che l’impianto per 8 metri si troverebbe su un’area del Comune. Ma per il ricorrente questo non poteva significare che si trattasse di un’opera abusiva da rimuovere «in quanto una copertura in cemento di un’area rientra nell’attività edilizia libera e, se del Comune, semmai, poteva  sottostare alle disposizioni sulla occupazione di proprietà di terzi, fermo restando che dal 2017 era in atto avanti all’autorità giudiziaria un giudizio per “usucapione” proprio di tale area».

Ma oltre ai manufatti in questione, nell’ordinanza si chiedeva anche la demolizione di un locale tecnologico a servizio dell’impianto di depurazione ritenuto in difformità della Scia depositata nel 2009. Ma l’Ente non aveva considerato che per tale opera il titolare aveva depositato nel 2018 un’istanza di sanatoria su cui ancora non si era pronunciato.
«Oggetto del giudizio sono solo le opere di cui si è occupata la conferenza dei servizi» fa rilevare il Tar che analizza il silenzio assenso e i termini della questione annullando l’ordinanza impugnata e condannando il Comune alle spese di lite. 

Fonte ciociariaoggi.it

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