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Altro che pertinenze: scatta la ruspa per tettoie, pensiline e cancelli per l’autolavaggio in zona vincolata.

Tar Napoli: serve il permesso di costruire per tettoie, container e manufatti rilevanti al servizio di un autolavaggio.

Quando si fanno lavori edilizi all’interno di un autolavaggio bisogna ricordarsi che i manufatti al servizio dell’impianto non possono considerarsi tutti come pertinenze. Il rischio è di trovarsi al cospetto di veri e propri abusi edilizi conclamati, e peraltro ben visibili.

Non sono tutte pertinenze
Lo si evince dal contenuto della sentenza 1766/2021 dello scorso 17 marzo del Tar Campania, che ha confermato l’ingiunzione comunale di demolizione per una serie di opere, queste:

  • 2 tettoie di 72 e 10 mq., di altezza 2,70 mt., costituite da pannelli in lamiera sorretti da una struttura in ferro con profilati collegati sia in senso orizzontale sia in senso verticale;
  • 1 container di circa 15,00 mq. e di altezza di 2,50 mt. costituito da una struttura metallica, adibito ad uso w.c. e deposito;
  • 1 manufatto di circa 20,00 mq e di altezza 2,50 mt., costituito da muri perimetrali di altezza pari a 1,10 mt. con sovrastante chiusura con teli di plastica, intelaiatura in tubolari di ferro, copertura in lamiera coibentata e materiale plastico, adibito ad uso deposito;
  • 2 teli ombreggianti ancorati a profilati metallici, sorretti da tubolari metallici, per una superficie di circa 140,00 mq. e di altezza di 2,60 mt.;
  • 1 tettoia di circa 5,00 mq. e di altezza media di 2,10 mt., costituita da pannelli in lamiera coibentata sorretti da una struttura in ferro con profilati posti sia in senso orizzontale sia in senso verticale;
  • cancelli in ferro scorrevoli, uno di 6,00 mt. di lunghezza e di 2,50 mt di altezza e l’altro di 4,00 mt. di lunghezza e di 2,50 mt.;
  • pannelli in lamiera coibentati di altezza di 3,00 mt. e 2 mt.;
  • 1 pensilina avente una larghezza di circa 1,00 mt. e una lunghezza di 11,00 mt., costituita da pannelli in lamiera grecata di plastica sorretti da una struttura di ferro.

Secondo la ricorrente si sono prospettate più circostanze che avrebbero legittimato sanzioni diverse dalla demolizione, posto che gli edifici de quo avrebbero natura pertinenziale all’impianto e sarebbero essenziali per l’attività ivi svolta.

Per il Tar tutto ciò non regge, in quanto non si tratta di opere pertinenziali, avuto riguardo alle dimensioni dei manufatti e alla circostanza che la quantità di abusi perpetrati ha modificato l’intera area dell’autolavaggio, come può cogliersi dalle foto in atti, snaturando la struttura originaria e creando un complesso di opere autonome, anche in ragione delle dimensioni sia delle tettoie che degli altri manufatti.

In zona vincolata per ogni opera serve permesso e autorizzazione

Peraltro, l’area in questione è plurivincolata anche sotto il profilo paesaggistico e per gli interventi eseguiti in zone vincolate – come nel caso di specie – è legittima la misura demolitoria anche per quelle opere abusive che in astratto, sotto il profilo strettamente edilizio, sfuggirebbero a tale sanzione per i connotati accessori e/o pertinenziali. Quanto sopra, in virtù del disposto di cui all’art. 167, comma 1, d.lgs. n. 22 del 2004, a norma del quale la violazione delle disposizioni di cui al Titolo I della parte terza del Codice, tra le quali quella dell’art. 146 che impone il preventivo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di qualunque tipologia di opere, importa la sanzione della riduzione in pristino.

Sussiste, pertanto, un principio di indifferenza del titolo edilizio necessario all’esecuzione di interventi in zone vincolate, con conseguente legittimità dell’esercizio del potere repressivo anche in caso di opere di c.d. edilizia minore (T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 28 ottobre 2020, n. 4914).

Fonte ingenio-web.it – Articolo di Matteo Peppucci, collaboratore Ingenio

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