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Carburante sporco nel serbatoio: chi paga i danni?

I moderni motori benzina e diesel sono particolarmente sensibili alla presenza di acqua o impurità nel carburante, che può causare danni anche gravi. Cosa fare in questi casi per ottenere un risarcimento?

Può capitare di fare rifornimento all’auto o alla moto e di ritrovarsi nel serbatoio carburante sporco con conseguenze pesanti sul motore. Soprattutto se sotto il cofano pulsa un propulsore benzina (in questo caso sono interessante anche le due ruote) o diesel di ultima generazione, particolarmente sensibile ad impurità e all’acqua che potrebbero finire nelle cisterne dei distributori per imperizia o fatalità. Senza escludere quei gestori che erogano carburanti di scarsa qualità, spesso di provenienza illecita. Discorso analogo in caso di errato rifornimento, quando si pompa nel serbatoio benzina anziché gasolio – o viceversa – per disattenzione del benzinaio. Sono casi nei quali l’automobilista danneggiato può rivalersi sul gestore dell’impianto, mentre resta escluso l’errato rifornimento al self service, quando a confondere le pistole erogatrici è l’automobilista stesso. Vediamo come procedere.

DIMOSTRARE ENTITÀ DEL DANNO E RESPONSABILITÀ —  Il primo elemento da considerare sono le responsabilità, che vanno dimostrate con fatti inoppugnabili. A partire dal fatto che all’origine del guasto al motore ci sia proprio il carburante sporco o alterato, che va certificato da un’officina sia mediante una dichiarazione scritta dell’officina che ha riparato il mezzo, sia mediante la fattura dell’intervento sostenuto. Il semplice preventivo, infatti, non ha valore legale di sostenimento della spesa e potrebbe essere facilmente contestato. La fattura è essenziale per dimostrare la spesa effettuata. Naturalmente, per ottenere il risarcimento bisogna dimostrare la responsabilità del gestore dell’impianto, la prova del cosiddetto “rapporto di causa-effetto” (o “di causalità” come lo chiamano gli avvocati). E non è sempre facile risalire a qual è stata la pompa di benzina responsabile, perché spesso, quando si paga dal benzinaio non si riceve alcuna ricevuta, scontrino o fattura. A meno di non aver pagato con il bancomat o con la carta di credito, opzione sempre consigliata.

DIFFIDA AL GESTORE ENTRO DUE MESI —   Una volta raccolte le prove incontrovertibili del danno, l’automobilista deve risalite al nome dell’azienda proprietaria dell’impianto. Come per il pagamento, usare il bancomat o la carta può fornire un aiuto importante, soprattutto nel caso di grandi impianti nei quali non c’è il proprietario oppure nel caso di self service non presidiato. Con questi dati si deve inviare una lettera di diffida con la richiesta di risarcimento del danno, da mandare al massimo entro due mesi dalla scoperta del danno, pena la perdita della garanzia per l’acquisto di beni da parte dei consumatori. Diversamente, se l’automobilista ha pagato con carta e ha scaricato il costo con le “schede carburante” perché azienda o professionista, il termine per la contestazione è di otto giorni. Da parte sua, il gestore dell’impianto dovrà provare l’assenza di una colpa a lui imputabile, oppure di cause di forza maggiore. Ad esempio, nel caso di acqua nel carburante, che questa fosse già presente nella fornitura arrivata dal grossista. Esiste però una sorta “presunzione di colpa” nei confronti del titolare dell’impianto di rifornimento, che ha l’obbligo contrattuale di fornire carburante privo di impurità o sostanze estranee. Quello che può essergli imputato è la responsabilità che il legislatore pone in capo ai venditori di beni di consumo, i quali sono tenuti a consegnare al consumatore dei beni che siano conformi al contratto di vendita.

Fonte gazzetta.it – Articolo di Andrea Tartaglia

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