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Gasolio annacquato, per rifusione danni motore serve prova

Per Cassazione va riscontrata presenza acqua nel serbatoio

In caso di danni al motore di un veicolo per il rifornimento con carburante annacquato, non basta dimostrare la presenza di acqua nei filtri e negli iniettori sostituiti ma, per l’ottenimento del risarcimento danni da parte del proprietario del distributore, ne va provata anche la presenza nel serbatoio.

Questo è quanto prevede l’ordinanza numero 5029 del 16 febbraio 2022, emessa dalla seconda sezione civile della Corte di Cassazione.
Nel diffondere sul web il testo integrale del pronunciamento e nel commentarne gli effetti, gli esperti del periodico Seac All-In Giuridica chiariscono: “La Cassazione ribadisce che se è vero che spetta al venditore provare di avere bene adempiuto, non è parimenti dubbio che l’inadempimento (che nel caso di specie è rappresentato dal guasto causato dal rifornimento) debba essere provato dal compratore e che ne debba essere provato il principio di causa-effetto. Da nessuna delle testimonianze si è potuto evincere la presenza di acqua nel serbatoio, circostanza indispensabile ai fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento”.
Nel caso in oggetto, il giudice di primo grado aveva rigettato la richiesta di danni da parte di un automobilista calabrese che aveva dovuto riparare il proprio veicolo a seguito di un rifornimento di gasolio contenente acqua. La decisione era stata confermata dalla Corte d’Appello di Catanzaro “per via della mancata prova del nesso di causalità”, considerando infatti che “il guasto poteva essere riconducibile anche a causa di un lento processo di accumulo dell’acqua nel filtro del gasolio, conseguente a diversi rifornimenti fino al raggiungimento di proporzioni intollerabili, tali da danneggiare gli organi della distribuzione del carburante e provocando i danni lamentati dal ricorrente”. 
   

Fonte Ansa.it

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