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Industria 4.0, sui crediti d’imposta per i beni strumentali 2022 arrivano i chiarimenti delle Entrate

Industria 4.0, crediti d’imposta per i beni strumentali 2022 al centro della circolare n. 14/E pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 17 maggio 2022. Tra le precisazioni, quella sul limite di spesa di 20 milioni di euro: si applica su base annuale, dal 2023 e fino al 2025, secondo le novità previste dalla Legge di Bilancio.

Industria 4.0, arrivano dall’Agenzia delle Entrate i chiarimenti sui crediti d’imposta per i beni strumentali, nuovamente ritoccati dalla Legge di Bilancio 2022.

La circolare n. 14/E del 17 maggio 2022 fornisce un’analisi delle novità in materia di crediti d’imposta, con un focus particolare sui beni strumentali materiali e immateriali.

Al centro dei chiarimenti anche il bonus ricerca e sviluppo, il credito d’imposta sulla transizione ecologica, innovazione tecnologica e altre attività innovative.

Nell’ambito dell’Industria 4.0, la circolare specifica un aspetto importante: in merito ai limiti di spesa, il plafond di 20 milioni di euro non è da considerarsi complessivo ma su base annuale, e le imprese avranno quindi un totale di 60 milioni di euro a disposizione per gli anni 2023, 2024 e 2025.

Industria 4.0, sui crediti d’imposta per i beni strumentali 2022 arrivano i chiarimenti delle Entrate

Non cambiano le regole generali alla base degli ex super e iper ammortamento, agevolazioni per i beni strumentali nuovi riconosciute alle imprese mediante un credito d’imposta di ammontare variabile, in base all’investimento effettuato.

La Legge di Bilancio 2022 ha tuttavia rimodulato e prorogato i bonus per i beni strumentali rientranti nell’ambito dell’Industria 4.0, sia quelli materiali che gli immateriali.

In particolare, il credito d’imposta per i beni materiali 4.0 di cui all’allegato A annesso alla Legge n. 232 del 2016 spetterà anche per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026 se entro la fine del 2015 l’ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20 per cento del costo di acquisizione.

La misura del credito spettante è pari:

  • al 20 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • al 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • al 5 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 si applicheranno invece le percentuali previste dal regime previgente, che prevede il riconoscimento di un credito d’imposta pari:

  • al 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • al 20 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • al 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/2022 specifica quindi un aspetto importante relativo al tetto massimo dei costi complessivamente ammissibili, indicato dal comma 1057-bis, articolo 1 della Legge di Bilancio 2022.

Il limite di 20 milioni di euro fissato dalla norma non è da intendersi relativo a tutto il periodo temporale, ossia per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025.

Al contrario, il plafond previsto per i beni strumentali materiali è da considerarsi su base annuale, al pari di quanto previsto per i beni immateriali di cui all’allegato B della Legge n. 232/2016.

Industria 4.0, credito d’imposta per i beni immateriali fino al 31 dicembre 2025

Specifici chiarimenti anche in merito al credito d’imposta spettante per gli investimenti in beni strumentali immateriali rientranti nell’ambito dell’Industria 4.0, individuati dall’allegato B annesso alla Legge n. 232/2016.

La Legge di Bilancio 2022 ha disposto anche in tal caso una proroga dell’agevolazione, prevedendo che:

“Alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro”

Vengono quindi confermate le percentuali del credito d’imposta spettante e il limite dei costi ammissibili.

Su questo aspetto si segnalano le novità introdotte dal Decreto Aiuti n. 50/2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 maggio e non tenuto in considerazione dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, l’articolo 21 dispone per i beni immateriali 4.0 e in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, l’aumento dal 20 al 50 per cento della misura del credito d’imposta.

La Legge di Bilancio 2022 ha poi prorogato il credito d’imposta del 20 per cento per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022) ovvero entro il 30 giugno 2024 (in luogo del 30 giugno 2023), a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Al pari dei beni materiali, il limite massimo dell’investimento ammissibile al credito d’imposta è da considerarsi annuale, e in tal caso è la stessa Legge di Bilancio 2022 a specificarlo.

In merito alla percentuale del credito d’imposta spettante dal 2024 al 2025 è inoltre stabilito che:

  • per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 (ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;
  • per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025 (ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Sono inoltre agevolabili le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni immateriali 4.0 mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Fonte informazionefiscale.it – Articolo di Alessio Mauro

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